Linee guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219 comma 5 del D.Lgs. 152/2006

Cos’è l’imballaggio
I riferimenti normativi – D.lgs. 152/06

La direttiva europea 2004/12/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggi (che modifica e integra la direttiva 94/62/CE) è stata recepita nel nostro ordinamento nazionale con il D.lgs. 152/06 (ex D.lgs. 22/97). L’art. 218 (definizioni), al comma 1, specifica: “Ai fini dell’applicazione del presente Titolo si intende per:

  1. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
  2. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o il consumatore;
  3. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
  4. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei.
  • Su tutti gli imballaggi (primari, secondari e terziari) i produttori devono indicare la codifica alfanumerica prevista dalla Decisione 97/129/CE;
  • Tutti gli imballaggi devono essere etichettati nella forma e nei modi che l’azienda ritiene più idonei ed efficaci per il raggiungimento dell’obiettivo, per il quale è sempre consentito il ricorso ai canali digitali (es. App, QR code, siti web), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio;
  • Per gli imballaggi in plastica realizzati con polimeri o loro combinazione non previsti espressamente nella Decisione 97/129/CE, si può far riferimento alle norme UNI EN ISO 1043-1 per l’identificazione.

NECESSARIE – Sono le informazioni da riportare secondo l’art. 219, comma 5. le codifiche fanno riferimento alla decisione 129/97/CE.

Le indicazione per il conferimento possono essere comunicate con la formula proposta o con altre modalità liberamente scelte, purché efficaci.

I sistemi di etichettatura obbligatori

1 GENNAIO 2023 – OBBLIGO ETICHETTATURA

PAESEES. ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIALDPE 4
CROAZIA
BULGARIALDPE 4
MALTALDPE 4
LUSSEMBURGOLDPE 4
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIAI produttori e importatori di packaging che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE
IMBALLAGGI B2B
Info obbligatorie Info facoltative
Codifica del materiale di imballaggio secondo la decisione 97/129/CE Indicazione per la raccolta differenziata

Imballi utilizzati da FLUITEN ITALIA SPA

SCATOLE DI CARTONE (MAT. CARTONE ONDULATO E NON)

PAESE   ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIA PAP20 – PAP21
CROAZIA
BULGARIA PAP20 – PAP21
MALTA PAP20 – PAP21
LUSSEMBURGO PAP20 – PAP21
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIA I produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

PUNTI METALLICI, CHIODI, SIGILLI PER REGGIA

PAESE   ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIA FE40
CROAZIA
BULGARIA FE40
MALTA FE40
LUSSEMBURGO FE40
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIA I produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

PALLET – GABBIE LEGNO – CASSE LEGNO

PAESE  ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIA FOR50
CROAZIA
BULGARIA FOR50
MALTA FOR50
LUSSEMBURGO FOR50
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIA I produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

NASTRO ADESIVO IN PVC

PAESE ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIA PVC3
CROAZIA
BULGARIA PVC3
MALTA PVC3
LUSSEMBURGO PVC3
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIA I produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

PLURIBALL – FILM ESTENDIBILESACCHETTI PLASTICA – TAPPI PLASTICA

PAESE ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIA LDPE4
CROAZIA
BULGARIA LDPE4
MALTA LDPE4
LUSSEMBURGO LDPE4
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIA I produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

REGGIA PLASTICA

PAESE   ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIA PP5
CROAZIA
BULGARIA PP5
MALTA PP5
LUSSEMBURGO PP5
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIA I produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

SPUGNE FORMATI HLC/21 BIANCO(POLIURETANO ESPANSO FLESSIBILE)

PAESE  ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIA PUR07
CROAZIA
BULGARIA PUR07
MALTA PUR07
LUSSEMBURGO PUR07
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIA I produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE

IMBALLI IN SCHIUMA

PAESE ETICHETTATURA OBBLIGATORIA B2B
ITALIA PE-HD07
CROAZIA
BULGARIA PE-HD07
MALTA PE-HD07
LUSSEMBURGO PE-HD07
LETTONIA, ROMANIA, SLOVENIA I produttori e importatori di packagin che vogliono individuare il materiale di composizione dei loro prodotto, dovranno ricorrere obbligatoriamente ai codici alfanumerici individuati dalla Decisione 97/129/CE